DDl 331-927-B recante Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (testo definitivamente approvato- non ancora pubblicato in GU)

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Fonte immagine: genova.eurosuperba.it


Nella seduta del 2 aprile 2014, la Camera ha approvato in via definitiva il ddl 331-927 B, già esaminato in prima lettura e poi modificato dal Senato, che si propone quattro obiettivi: 1) delegare al Governo la disciplina di pene detentive non carcerarie, ovvero da eseguire presso il domicilio; 2) delegare il Governo a realizzare una depenalizzazione; 3) introdurre la messa alla prova nel processo penale; 4) disciplinare in modo innovativo il processo a carico di imputati irreperibili. Più nel dettaglio la proposta di legge (articolo 1) prevede che il Governo debba, entro 8 mesi, riformare il sistema delle pene, eliminando l'attuale pena dell'arresto e introducendo nel codice penale, e nella normativa complementare, pene detentive non carcerarie (reclusione presso il domicilio e arresto presso il domicilio), di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, da scontare presso l’abitazione. Tra i principi e criteri direttivi della delega si prevede:l’applicazione dell'arresto domiciliare per tutte le ipotesi nelle quali è attualmente previsto l'arresto; l'applicazione automatica della reclusione domiciliare per tutti i delitti puniti con pena edittale della reclusione nel massimo fino a 3 anni; l'applicazione della reclusione domiciliare a discrezione del giudice (che valuta la gravità del reato ai sensi dell’art. 133 c.p.) per tutti i delitti puniti con la reclusione da 3 a 5 anni. La disposizione reca anche una delega al Governo per la disciplina della non punibilità per tenuità del fatto, da applicare a tutte le condotte attualmente punite con la sola pena pecuniaria (ammenda o multa) o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni, nelle seguenti ipotesi: a) particolare tenuità dell’offesa; b) non abitualità del comportamento. L'articolo 2 prevede una ulteriore delega al Governo ad operare una articolata depenalizzazione (entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge). In particolare, il Governo dovrà trasformare in illeciti amministrativi: i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, purchè non attinenti ad alcune materie escluse (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d’azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; materia elettorale e di finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale e industriale) (lett. a); specifici reati contenuti nel codice penale (in materia di atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni; di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di abuso della credulità popolare, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla pubblica decenza) (lett. b); il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (lett.c); alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda (lett. d); il reato di immigrazione clandestina (comma 3, lett. b)). Il principio di delega prevede che debbano conservare rilievo penale le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, vale a dire dei provvedimenti di espulsione già adottati. In sostanza dovrà restare penalmente rilevante il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione. Il disegno di legge (articoli da 3 a 8) introduce, poi, nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova. Il provvedimento disciplina infine il procedimento penale nei confronti degli irreperibili (artt. 9 e ss.), eliminando ogni riferimento all'attuale istituto della contumacia.


C. A.