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Integra il delitto di cui all’art. 648-ter c.p. anche l’impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie svolte non professionalmente, ma sporadicamente od occasionalmente.
Integra il delitto di cui al’art. 648-ter c.p. anche l’impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie illecite.
Per la configurazione del delitto di reimpiego (art. 648-ter c.p.) non occorre che la condotta sia caratterizzata da un effetto dissimulatorio, al contrario richiesto dal solo art. 648-bis c.p. ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio; il reimpiego costituisce, infatti, fattispecie residuale, che mira unicamente a tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall’immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti economici.