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La Cassazione rende note le tanto attese motivazioni della pronuncia a Sezioni unite "Maldera e altri" sul tema del c.d. spacchettamento del delitto di concussione (per i primi commenti, già dopo la notizia di decisione, si rinvia a A. MANNA, La differenza tra concussione per costrizione ed induzione indebita: riflessioni a margine del dispositivo delle Sezioni Unite, e a M. GAMBARDELLA, La “massima provvisoria” delle Sezioni unite Maldera: le possibili conseguenze intertemporali).
Pronunciandosi, specificamente, nell'individuare i profili di alterità tra la fattispecie di concussione (art. 317 c.p. novellato) e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p. di nuovo conio), è stato affermato il seguente principio di diritto:
«la linea di discrimine tra le due fattispecie ruota intorno al fatto che, nell’induzione indebita prevista dall’art. 319-quater c.p., si assiste ad una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Al contrario, nel reato, più grave, della concussione per costrizione si sarebbe in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la liberta’ di autodeterminazione del destinatario».
Per un ulteriore approfondimento della tematica in generale, si rimanda al Confronto di idee pubblicato nel fascicolo a stampa n. 1 del 2013 dal titolo "La recente riforma dei reati di concussione e corruzione", con contributi di A. Manna, M. Ronco, M. Gambardella, D. Brunelli.