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Anche a seguito delle modifiche introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 continuano a potersi ricondurre all’ipotesi di cui all’art. 319 c.p. le condotte di c.d. asservimento dell’intera funzione. (In motivazione, nel caso di specie, la S. C. ha evidenziato che, attesa la natura del riferimento, operato dall’art. 318 c.p., all’esercizio delle funzioni e dei poteri, caratterizzato da una genericità tale da non consentire una immediata decifrabilità delle concrete forme o espressioni che il mercimonio possa assumere, depongono in senso contrario alla tesi prospettata dal ricorrente rilievi in punto di graduazione dell’offensività, ragionevolezza e proporzionalità della pena).