Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Fattispecie di cui all’art. 603-bis, co. 1 n. 2 c.p. – Lavoro intellettuale – Configurabilità del reato – Esclusione (Art. 603-bis) – Sez. II, 28 novembre 2024 (ud. 18 settembre 2024), n. 43662

In tema di delitti contro la persona, il disposto dell'art. 603-bis, co. 1 n. 2 c.p. non trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, nel caso di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, svolgendo attività di tipo intellettuale, esulano, in radice, dalla categoria dei lavoratori manuali, impiegati in ambito agricolo, artigianale od industriale.
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