La detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies Ord. pen. si configura come una misura alternativa volta a ripristinare la convivenza con i figli di età non superiore ai dieci anni, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti, quando non ricorrano i presupposti della concessione della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter Ord. pen.
Contenuti correlati
- Giudizio abbreviato - Cass., Sez. I, 19 settembre 2012 (ud. 23 maggio 2012), Andali
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2013 (ud. 5 febbraio 2013), Baccouche
- Mezzi di ricerca della prova - Cass., Sez. II, 21 maggio 2013 (ud. 13 febbraio 2013), Bellino, con nota di A. Serrani
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 12 aprile 2013 (ud. 26 febbraio 2013), Caboni