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Se la persona informata dei fatti non aveva – e non ha successivamente – acquisito la qualità di imputato o indagato, la disciplina dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti che quest’ultima abbia reso, quale previsto dall’art. 63, co. 2, c.p.p. non trova applicazione, ma rimane – alla stregua del criterio dell’inutilizzabilità relativa, mirata a soddisfare il principio nemo tenetur se detegere – che tali dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese secondo il generale disposto dell’art. 63, co. 1, c.p.p.