La Corte Europea condanna nuovamente l'Italia: la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, il quale lamentava l'utilizzo in sentenza delle dichiarazioni del testimone irreperibile. A parere della Corte, mancavano «circostanze da cui ricavare la prova che il teste d’accusa a[vesse] mai espresso la volontà di sottrarsi al contraddittorio con l’accusato e il suo stato di latitanza … [aveva così] impedito una sua regolare citazione per l’udienza». Per tali ragione si ritenevano pienamente utilizzabili le prove assunte. Decisione però ritenuta dalla Corte Edu contraria a quanto già previsto sia nella sentenza Al-Khawaja che in Tahery c. Regno Unito.
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