Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Difesa - Cass., Sez. V, 29 aprile 2014 (c.c. 9 aprile 2014), Puzzello

Corte-di-Cassazione.jpg

Fonte immagine: www.corrispondenzaromana.it


La Corte di cassazione si è pronunciata nuovamente sul problema dell'applicabilità in sede penale dell'art. 182, co. 2, c.p.c. ("quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione") nell'ambito di richiesta di riesame del provvedimento applicativo del sequestro preventivo. La Suprema Corte, rifacendosi a quanto stabilito già da una recente decisione, ha ribadito che nessuna norma del codice di procedura penale prevede che il giudice sia tenuto, a fronte di una carente rappresentanza o assistenza, ad assegnare alle parti un termine per "sanare" tale carenza.