Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Difesa e difensori - Cass., Sez. un., 10 giugno 2015 (ud. 26 marzo 2015), Maritan, con nota di A. Cocomello

Corte-di-Cassazione-2.jpg

Fonte immagine: www.cortedicassazione.it


L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, co. 1, lett. c) e 179, co. 1 c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, co. 4, c.p.p. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, co. 3 lett. c), Convenzione europea dei diritti dell'uomo).