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In data 29 settembre 2014 le Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione hanno deciso di annullare la sentenza impugnata e trasmettere gli atti al Tribunale per il giudizio, in quanto hanno accolto il secondo motivo proposto dalla difesa, il quale prospettava la violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per essere stata rigettata illegittimamente la richiesta di rinvio dell'udienza per adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere Penali. L'astensione è stata, infatti, qualificata non come una mera libertà, bensì come un vero e proprio diritto avente un sicuro fondamento costituzionale.