La Sezione seconda della suprema Corte ha stabilito che: "è irrilevante ai fini della valutazione della compatibilità tra stato di salute e condizione detentiva, il riferimento alla volontà di accedere alla procreazione assistita. Infatti, anche a voler ritenere che il ricorso a tali tecniche rientri nella nozione di profilassi e cura della salute deve osservarsi che tale esigenza può essere in ipotesi salvaguardata, anche in ambiente carcerario, tramite il medesimo strumento offerto dall'art. 11 della legge n. 354 del 975".
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