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Nella pronuncia Serdyuk v. Ukraine la Corte chiarisce che l'inerzia e l'ineffettività dell'attività investigativa, con la conseguente abnorme dilatazione dei tempi procedimentali non deve essere inquadrata come una lesione all'art. 6 Convenzione, ma deve piuttosto essere inquadrata come lesione del diritto alla vita, che deve essere protetto dalla legge.
Si chiarisce che le autorità, quando si procede per omicidio devono ricorrere ad ogni ragionevole strumento per evitare la dispersione ed il deterioramento delle prove. Si segnala la rilevanza della scelta di tutelare la corretta ed efficace raccolta delle prove , ovvero la rapida ed efficiente progressione delle indagini sotto il "cappello" dell'art. 2, piuttosto che sotto quello dell'art. 6 che tutela, invece, la ragionevole durata del processo.
La Corte di Strasburgo individua pertanto in capo alle autorità che dirigono le indagini un dovere di effettività e speditezza espressamente finalizzato all'evitamento del deterioramento e delle dispersione delle prove dei delitti contro l'incolumità individuale.