Diritto alla vita - Corte eur. dir. uomo, Sez. V, 26 febbraio 2015, Prilutskiy c. Ucraina

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Fonte immagine: www.giurdanella.it


Alla dimensione procedurale del diritto tutelato dall'art. 2 della Convenzione si affianca una dimensione sostanziale  dello stesso che  converge nell'individuare in capo allo Stato un onere di protezione dell'incolumità individuale ogni volta che  "the applicant show that the authorities did no do all that could be reasonably expected  of them to avoid a real and immediate risk to life of which they have or ought to have knowledge":  così la sentenza Prilutsky v. Ukraine. Tale  pronuncia allegata non riconosce tuttavia la  lesione sostantiva del diritto alla vita in quanto l'incidente  che aveva  portato alla morte dei figli dei ricorrenti non era  avvenuto in contesto tale da generare un onere di intensificazione delle misure di sicurezza (l'incidente era avvenuto nel corso di una gara automobilistica) .


S.R.