La nullità per omessa notifica al codifensore di fiducia del decreto di citazione in appello non è deducibile dall’imputato che vi ha dato causa e si è, comunque, sanata perché non tempestivamente dedotta nel giudizio d’appello, fino alla sentenza che ha definito il grado, nemmeno dal difensore che non ha ricevuto l’atto introduttivo e che, a seguito di nuova nomina e dell’istaurazione del rapporto fiduciario con l’assistito, era stato presente nel giudizio di appello
Contenuti correlati
- Giudizio abbreviato - Cass., Sez. I, 19 settembre 2012 (ud. 23 maggio 2012), Andali
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2013 (ud. 5 febbraio 2013), Baccouche
- Mezzi di ricerca della prova - Cass., Sez. II, 21 maggio 2013 (ud. 13 febbraio 2013), Bellino, con nota di A. Serrani
- Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 12 aprile 2013 (ud. 26 febbraio 2013), Caboni