Divieto di analogia e interpretazione estensiva: la Cassazione esclude che la scheda SIM integri l’oggetto materiale del delitto di cui all’art. 391-ter c.p.
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Ricevuto: 27 December 2024
| Accettato: 27 January 2025
| Pubblicato: 30 January 2025
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Riassunto
La sentenza in commento si distingue dalle molteplici ipotesi in cui la giurisprudenza ha proposto una lettura teleologica delle disposizioni incriminatrici, forzando il testo legale con delle statuizioni che, pur collocate formalmente nella categoria dell’interpretazione estensiva, realizzano delle vere e proprie cripto-analogie. Infatti, nel caso in esame la Cassazione ha correttamente valorizzato il criterio semantico come limite all’attività ermeneutica, escludendo che la SIM card integri l’oggetto materiale del reato di cui all’art. 391-ter c.p. Dall’analisi di alcune tra le più recenti ipotesi di elusione del divieto di analogia emerge poi l’esigenza di implementare l’effettività del relativo precetto, con l’individuazione di strumenti che ne rendano giustiziabile la violazione. Ciononostante, pare che la formulazione letterale del delitto di cui all’art. 391-ter c.p. consenta di affermare, all’esito di un’interpretazione estensiva, la rilevanza penale della condotta di introduzione in carcere di una scheda SIM, come contributo rilevante per l’utilizzazione dello strumento comunicativo da parte del detenuto.
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