La scheda SIM non può essere ricompresa nell’oggetto materiale del delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti di cui all’art. 391-ter c.p., dato che senza l’apparato in cui va inserita non è di per sé idonea a consentire alle comunicazioni. Invero, l’ampliamento del significato delle espressioni «apparecchio telefonico» o «altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni» al fine di ricomprendervi anche la sola SIM card non si risolverebbe in un’interpretazione estensiva, bensì in una non consentita operazione di applicazione analogica della fattispecie incriminatrice e, dunque, nella violazione dei principi di riserva di legge e di determinatezza della fattispecie.
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