La Corte di cassazione ha stabilito che: "ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-bis della legge 26 Iugilo 1975, a, 354, presupposto della utile collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter della medesima legge non è limitata soltanto ai comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la pena, ma corrisponde anche a contributi informativi, che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose".
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