Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Divieto di reformatio in peius/Giudizio di rinvio - Cass., Sez. IV, (ord.) 20 maggio 2013 (ud. 23 gennaio 2013), C.E., con osservazioni a prima lettura di E. Sturba e di I. Pardo

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Va rimessa alle Sezioni Unite la questione se viola il divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p. il giudice di rinvio che, individuata la violazione più grave ex art. 81 c.p. in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte di cassazione, apporti per uno dei reati in continuazione un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.