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Le Sezioni unite hanno stabilito che "non viola il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, co. 3, c.p.p., il giudice di rinvio che, individuata l'azione più grave a norma dell'art. 81, co. 2, c.p., in conformità a quanto stabilito dalla Corte di cassazione, apporti per uno dei reati in continuazione un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore".
Cfr. le osservazioni a prima lettura di M. PETRINI, già alla notizia di decisione.