Non viola il divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p. il giudice di rinvio che, individuata la violazione più grave ex art. 81, cpv, c.p. in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte di cassazione, apporti per uno dei reati in continuazione un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.
Cfr., sul punto, anche le osservazioni a prima lettura di I.PARDO e E. STURBA, in occasione dell’ordinanza di remissione.