L’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con modif. con la L. 21 febbraio 2014, n. 10, disciplina un’autonoma fattispecie di reato concernente i “fatti di lieve entità”, la quale non è stata travolta dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale e conserva una propria giustificazione sistematica anche nel mutato quadro di riferimento generale, operante una distinzione del trattamento sanzionatorio a seconda che la condotta incriminata riguardi le “droghe pesanti” o le “droghe leggere”.
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