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Le Sezioni unite della Suprema corte hanno espresso il seguente principio di diritto: per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 settembre 1990, n. 309, l'aumento della pena calcolato a titolo di continuazione per i reati satellite in relazione alle cosiddette "droghe leggere" deve essere oggetto di specifica valutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 Corte cost., che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, e ha determinato, in merito la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente.