Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Enti - Cass., Sez. VI, 12 aprile 2011 (ud. 18 gennaio 2011), Aurora S.r.l., con nota di P. D’Anello

 

In tema di responsabilità da reato degli enti, la sanzione della confisca del profitto del reato presupposto è applicabile esclusivamente quando la data di consumazione di quest’ultimo è successiva a quella dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2001, risultando invece irrilevante il momento in cui il suddetto profitto è stato in tutto in parte effettivamente conseguito (fattispecie relativa al sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato di corruzione, perfezionatosi, in ragione della consegna dell’utilità oggetto dell’accordo corruttivo, dopo l’entrata in vigore della normativa istitutiva della responsabilità da reato degli enti).