Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Enti/Profitto - Cass., Sez. V, 4 marzo 2014 (ud. 28 novembre 2013), Banca Italease S.p.A., con nota di F. R. Fulvi e di G. Napolitano

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L’ente è responsabile ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 se viene provato che ha ricavato dal reato commesso dalla persona fisica un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l’effettivo interesse vantato ex ante alla consumazione dell’illecito. Anche per i reati societari i criteri di imputazione oggettiva per la responsabilità dell’ente sono quelli previsti in generale dall’art. 5, co. 1, d.lgs. n. 231 del 2001.


Il profitto confiscabile, richiamato nell’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, è solo quello costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale dell’ente beneficiario ingenerato dal reato, attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica.