Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Enti/Sequestro preventivo/Confisca - Cass., Sez. V, 5 dicembre 2013 (c.c. 9 ottobre 2013), Patroni Griffi, con osservazioni a prima lettura di C. Santoriello e con note di G. Ranaldi e di A. Dello Russo

cassazione1.jpg

Fonte immagine: www.corrispondenzaromana.it

Il curatore fallimentare deve essere ritenuto rappresentante di interessi qualificabili come diritti di terzi in buona fede sui beni rientranti nella massa fallimentare ed oggetto dapprima di un sequestro preventivo e poi di un provvedimento di confisca ed il giudice, prima di adottare il provvedimento ablatorio, deve valutare la posizione del curatore e l’eventuale prevalenza degli interessi di cui lo stesso è portatore rispetto all’esigenze cautelari che trovano soddisfazione e risposta nel provvedimento cautelare.