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Il curatore fallimentare deve essere ritenuto rappresentante di interessi qualificabili come diritti di terzi in buona fede sui beni rientranti nella massa fallimentare ed oggetto dapprima di un sequestro preventivo e poi di un provvedimento di confisca ed il giudice, prima di adottare il provvedimento ablatorio, deve valutare la posizione del curatore e l’eventuale prevalenza degli interessi di cui lo stesso è portatore rispetto all’esigenze cautelari che trovano soddisfazione e risposta nel provvedimento cautelare.