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Le Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione hanno espresso i seguenti principi di diritto:
"Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001";
"La verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare".