La Corte EDU chiamata ad esprimersi sulla compatibilità convenzionale del c.d. ergastolo ostativo previsto dall’ordinamento italiano (artt. 22 c.p., 4-bis e 58-ter ord. penit.), ha riscontrato la violazione dell’art. 3 della Convenzione. Infatti, ha stabilito che "è inammissibile privare le persone della libertà personale senza impegnarsi per la loro riabilitazione e senza fornire la possibilità di riconquistare quella libertà in una data futura"
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