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In tema di esecuzione della pena, la prima Sezione della Corte di cassazione, dopo aver precisato che il differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell’art. 147, n. 3, c.p., sia condizionato dalla sussistenza di determinati presupposti, quali una grave infermità fisica e un’incompatibilità delle modalità di esecuzione della pena con un tale stato di salute, statuisce che condizione ostativa all’accoglimento dell’istanza ex art. 147 c.p. sia la mancata tutela del diritto alla salute del condannato che potrebbe derivare dal differimento stesso.