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É consentita la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, co. 5, c.p.p. della pena relativa a condanna per il delitto di cui all’art. 609-bis, c.p., nell’ipotesi di minore gravità di cui al co. 3, della medesima norma, attesa la natura formale non recettizia del richiamo effettuato dall’art. 656, co. 9, c.p.p. al catalogo dei delitti indicati nell’art. 4-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), che sono ostativi alla sospensione stessa.