Nell’ambito del procedimento di estradizione per l’estero, l’intervenuta consegna allo Stato richiedente della persona reclamata comporta l’inammissibilità, per sopraggiunta carenza di interesse, dell’impugnazione proposta dalla medesima persona contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura coercitiva disposta a suo carico nel corso dello stesso procedimento, stante la natura incidentale della quaestio libertatis rispetto alla procedura di estradizione ed avendo la cautela personale esaurito la sua funzione strumentale alla consegna e non sussistendo, in tale ipotesi, neppure la possibilità di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione in quanto il conseguimento di tale obiettivo è incompatibile con la pronuncia della sentenza – irrevocabile – favorevole all’estradizione.
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