Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Estradizione - Cass., Sez. VI, 11 marzo 2011 (ud. 25 febbraio 2011), P.m. in proc. Bikadu, con nota di E. Farinelli

Nella procedura di estradizione passiva o verso l’estero, dopo la fase di garanzia giurisdizionale, caratterizzata dal potere dell’autorità giudiziaria di accertare la sussistenza delle condizioni che legittimano la consegna dell’estradando allo Stato richiedente, segue - in caso di sentenza favorevole - la fase amministrativa nella quale il Ministro della Giustizia, quale dominus incontrastato della fase esecutiva, decide discrezionalmente, secondo valutazioni di opportunità politico - amministrativa, se accogliere o respingere la richiesta nonché ogni altra questione attinente alla consegna.