Nella procedura di estradizione passiva o verso l’estero, dopo la fase di garanzia giurisdizionale, caratterizzata dal potere dell’autorità giudiziaria di accertare la sussistenza delle condizioni che legittimano la consegna dell’estradando allo Stato richiedente, segue - in caso di sentenza favorevole - la fase amministrativa nella quale il Ministro della Giustizia, quale dominus incontrastato della fase esecutiva, decide discrezionalmente, secondo valutazioni di opportunità politico - amministrativa, se accogliere o respingere la richiesta nonché ogni altra questione attinente alla consegna.
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