Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Estradizione - Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2014 (cc. 17 luglio 2014), Malatto, con nota di C. D. Leotta

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Nei casi di estradizione regolata da fonti convenzionali, non è escluso il giudizio sui gravi indizi di colpevolezza dell’estradando che l’art. 705, co. 1, c.p.p., espressamente richiede nel caso manchi un accordo internazionale. Se vige la fonte pattizia, la sussistenza degli indizi è presunta dai documenti allegati alla domanda di estradizione, ma la presunzione è vinta se i fatti allegati appaiano inconciliabili con una prognosi di colpevolezza. Gli indizi sono peraltro da escludere in caso sia contestata all’estradando una mera “responsabilità da posizione” per la funzione svolta o il ruolo ricoperto al tempo dei fatti.