Non risulta ostativa alla concessione dell’estradizione in applicazione dell’art. 18 lett. s) della legge 69/2005 operante solo per gli Stati membri dell’UE, la circostanza che l’ordinamento dello Stato richiedente preveda per l’esecuzione di pene detentive forme di tutela a favore della madre di prole in tenera età non corrispondenti a quelle dell’ordinamento italiano. Tuttavia, si pone come principio generale a livello internazionale che sia preservata l’integrità psicofisica del minore e il suo interesse al mantenimento di un rapporto normale e continuativo con i genitori.
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