La Corte di Giustizia ha stabilito che: "Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo,
del 2 maggio 1992, e l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, deve essere interpretato nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia
recato un cittadino di uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)
(EFTA), parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e con il quale l’Unione europea ha
concluso un accordo di consegna, viene presentata una domanda di estradizione da parte di
uno Stato terzo in forza della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13
dicembre 1957, e quando a tale cittadino era stato concesso l’asilo da parte di detto Stato
dell’AELS, prima che egli acquisisse la cittadinanza del medesimo Stato, proprio per via del
procedimento penale cui è sottoposto nello Stato che ha emesso la domanda di estradizione,
l’autorità competente dello Stato membro richiesto è tenuta a verificare che l’estradizione non
pregiudicherà i diritti di cui al succitato articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali; e nell’ambito di tale verifica, la concessione dell’asilo costituisce un elemento
particolarmente serio. Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di
estradizione, lo Stato membro richiesto è, in ogni caso, tenuto a informare questo stesso Stato
dell’AELS e, se del caso, su sua domanda, a consegnargli il cittadino in questione,
conformemente alle disposizioni dell’accordo di consegna, purché detto Stato dell’AELS sia
competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti
commessi fuori dal suo territorio nazionale".
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