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La Sezione quinta della Suprema Corte ha rigettato il ricorso ribadendo il precedente orientamento giurisprudenziale affermando che "il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2611 c.c., come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l'art. 2638 c.c., sono elementi indicativi della reale volontà del legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi".