La quinta Sezione della Suprema Corte, ribadendo un principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 46688 del 29/09/2016 (ric. Schirru), ha altresì precisato che: "l'abolito criminis comporta per il giudice dell'impugnazione anche la revoca delle eventuali statuizioni civilistiche di una pronuncia di condanna per una delle fattispecie contemplate nel testo normativo: resta comunque salva la possibilità, per la persona offesa, di promuovere azione di risarcimento e di sollecitare l'applicazione (a carico dell'autore della condotta depenalizzata) delle sanzioni pecuniarie civili introdotte dal citato d.lgs. n. 7/2016.
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