Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Furto - Cass., Sez. un., 30 settembre 2013 (c.c. 18 luglio 2013), Sciuscio, con osservazioni a prima lettura di C. Santoriello

La circostanza aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento nel furto delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa. Tale insidiosa, rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio a vendita self service, trattandosi di banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese predisposte a difesa del bene.


Persona offesa legittimata alla proposizione della querela in caso di furto in esercizio commerciale è anche il responsabile dell'esercizio, allorché abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce e ciò in quanto il bene giuridico protetto dal reato di furto è rappresentato non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne e tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta e fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un assenza di un titolo giuridico.