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Il Tribunale di Sorveglianza ha stabilito che si possono disapplicare quelle disposizioni della circolare 7 novembre 2013 del DAP e dell’ordine di servizio che trattano degli incontri tar Detenuti e Garante dei diritti dei detenuti individuando il colloquio come differente da quello in senso tecnico disciplinato dall’art. 18 ord. pen.