Non è configurabile il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) a carico di chi accudisce una colonia felina, poiché il semplice accudimento di gatti ran- dagi non determina l'assunzione di una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv., dal momento che i felini che compongono la colonia sono liberi per definizione e il “tutor” della colonia non ne acquista la detenzione, né possiede il potere giuridico di controllo necessario ad impedire che produ- cano deiezioni o altre esalazioni maleodoranti. Inoltre, ai fini della tipicità della fattispecie contravvenzionale, il giardino privato di proprietà esclusiva non è sussumibile nella nozione di «luogo di comune o altrui uso», restando estraneo al perimetro dell’ambientazione tassativamente richiesta dalla norma incriminatrice.
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