Va affermata la concreta applicabilità del principio discendente dalla sentenza Scoppola c. Italia a tutte quelle situazioni che siano ad essa sovrapponibili, nei loro elementi essenziali, e pertanto la conversione della pena dell'ergastolo in quella di anni trenta è dovuta, in sede esecutiva, nel caso in cui il rito abbreviato sia stato ammesso tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000, cioè nella vigenza dell'art. 30, co.1, lett. b), l. n. 479 del 1999, mentre la decisione definitiva sia stata pronunciata dopo il 24 novembre 2000 con applicazione del d.l. n. 341 del 2000.
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