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Le Sezioni unite tornano a pronunciarsi sulla controversa questione relativa alla tangibilità del giudicato conseguente la dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice. Nel caso di specie, le Sezioni unite hanno annullato l’ordinanza impugnata e rinviato al giudice di merito per la rideterminazione della pena. Richiamando la precedente giurisprudenza della Corte sul punto (Sez. un., 7 maggio 2014, Ercolano, con nota di F. GAITO; Sez. un., 14 ottobre 2014, Gatto), le Sezioni unite hanno statuito che se, successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, interviene una dichiarazione di illegittimità costituzionale idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, esiste la possibilità di rideterminare la pena in sede di esecuzione.
Nella sentenza in oggetto i ricorrenti avevano richiesto alla Corte l’annullamento dell’ordinanza impugnata, pretesa che tuttavia è stata disattesa dai giudici della Cassazione che hanno chiarito come la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. in l. 21 febbraio 2006, n. 49, non permetta di procedere all’annullamento in quanto “il giudicato da una parte deve essere mantenuto quanto ai profili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, e alla sua qualificazione giuridica, ma, dall’altra, deve essere riconformato quanto ai profili sanzionatori”.