Fonte immagine: www.infoinsubria.com
La quinta Sezione della Corte di cassazione, in applicazione di un costante principio giurisprudenziale, ha stabilito che in tema di annullamento con rinvio, l'art. 623, co. 1, lett. c), c.p.p., in relazione ai criteri d'individuazione del giudice ad quem, prescrive che la sezione della corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo.