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La Suprema Corte di cassazione ha stabilito che vi è la possibilità di introdurre nel giudizio cautelare incidentale elementi di prova ulteriori, con due previsioni specifiche ed espresse: l'obbligo per il pubblico ministero di trasmettere gli 'elementi' sopravvenuti che sono a favore della persona sottoposta alle indagini (art. 310, co. 5, c.p.p.) e, la facoltà per tutte le parti di addurre 'elementi' nel corso dell'udienza (vo. nono). L'obbligo del co. 5 si spiega con la considerazione che nel procedimento potrebbero entrare elementi probatori favorevoli alla persona sottoposta alle indagini che tuttavia rimangono ignoti a quest'ultima e, quindi, non potrebbero essere oggetto della facoltà disciplinata dal co. 9. La disciplina, così ricostruita, trova applicazione anche nel giudizio di rinvio, posto che il giudice del rinvio.