La Corte di cassazione ha stabilito che: il decreto previsto dall'art. 414 cod. proc. pen. è un atto che, rapportandosi al contenuto motivazionale della richiesta, risulta funzionale a una delibazione di tipo autorizzativo, che verifica la corrispondenza delle esigenze investigative illustrate rispetto alle finalità della riapertura delle indagini, secondo la sfera delle attribuzioni descritte dall'art. 326, cod. proc. pen.
Tanto fa sì che l'emissione di detto decreto determina per il GIP l'incompatibilità con le funzioni di GUP ai sensi dell'art. 34, co. 2- bis, cod. proc. pen.
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