La Corte di cassazione ha ribadito dil principio secondo il quale il principio dell'incompatibilità tra le funzioni di G.I.P. e quelle di G.U.P. sancito dall'art. 34, comma 2-bis, c.p.p. non può essere inteso in modo rigido, quale incompatibilità "secca" tra le predette funzioni, ma - alla luce di un'interpretazione sistematica che tenga conto della ratio delle significative deroghe introdotte con i suddetti commi 2-ter e 2-quater - deve essere inteso, anche nei casi non previsti come espressa deroga dai predetti commi 2-ter e 2-quater, nel senso che è incompatibile con la funzione di giudice dell'udienza preliminare il giudice, persona fisica, che abbia adottato un provvedimento implicante l'esame del merito dell'imputazione
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