Il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 cod.pen, pur restando tuttora confermato che la riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma secondo cod. proc. pen., essendo finalizzata alla produzione di effetti puramente premiali in funzione di una specifica scelta processuale operata dall'imputato, va applicata per ultima, sulla pena quantificata dal giudice, comprensiva anche dell'eventuale aumento per la ritenuta continuazione e che, comunque, la necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermata dalla sentenza Scoppola, non è applicabile in relazione alla disciplina dettatata da norme processuali. Pertanto, l'art. 442, secondo comma, cod.proc.pen., come novellato dalla I. n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, incaso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo, se si procede per una contravvenzione, pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica come stabilisce l'art. 2, quarto comma, cod.pen., anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
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