La Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui: "L'ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 c.p.p. (sia nel caso di diniego che di concessione o ancora di revoca) non è impugnabile, nemmeno sotto il profilo dell'abnormità, atteso il principio di tassatività dei mezzi d' impugnazione previsto dall'art. 568 c.p.p. "
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