Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Giudizio abbreviato/Contestazione suppletiva/Invalidità - Cass., Sez. II, 13 marzo 2014 (ud. 29 gennaio 2014), D'Alba

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La Suprema Corte formula il seguente principio di diritto:


- nel corso di un giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, poichè non è applicabile la disposizione di cui all'art. 423 c.p.p. in tema di modificazione dell'imputazione, il pubblico ministero non può procedere alla contestazione suppletiva di eventuali aggravanti;


- nel caso in cui, in violazione dell'art. 441, co. 1, c.p.p. il p.m. proceda alla contestazione suppletiva di un aggravante e il giudice ne riconosca la sussistenza, si determina la nullità della sentenza in parte qua, nullità che è a regime intermedio ed è, pertanto, sanabile ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.p., non potendo esser dedotta dalla parte che vi ha assistito senza eccepirla.