Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Giudizio abbreviato/Diritto alla prova - Cass., Sez. II, 29 settembre 2014 (ud. 12 giugno 2014), Avallone ed altri

cassazione01.jpg

Fonte immagine: www.umbria24.it


La Corte ha ritenuto che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate.


La pronuncia è un'ulteriore espressione del principio di immediatezza che si ritiene attuato quando vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l'assunzione della prova e la decisione. Al fine di permettere una valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni si vuole che il giudice prenda direttamente contatto con la fonte di prova. È una regola non di carattere assoluto in quanto tale ascolto diretto deve avvenire "in linea di massima"perché "generalmente" la semplice lettura non risolve il compito complesso di valutazione della attendibilità intrinseca del testimone.